Manutenzione della caldaia
La manutenzione della caldaia è disciplinata da apposito articolo del contratto di locazione e dal “Nuovo Regolamento dei diritti e dovere degli assegnatari”.
Impianti autonomi di riscaldamento e produzione di ACS (Acqua Calda Sanitaria).
A CARICO DELL’ASSEGNATARIO
1. La pulizia periodica della caldaia per tutta la durata della locazione fatta eseguire dal Centro di Assistenza Tecnico abilitato come previsto dalla Legge 46/90, Legge 10/91, dal relativo regolamento di attuazione DPR 412/93 al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74, oltre alla compilazione del libretto di impianto (CIRCE); In base a guanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. .74 l’assegnatario è tenuto ad affidare la manutenzione dell’impianto autonomo a personale abilitato, nonché a conservare il libretto d’impianto che dovrà riconsegnare all’Ente proprietario in caso di cessata locazione, per la sua consegna al successivo assegnatario. Se l’inquilino non provvede alla regolare manutenzione degli impianti (manutenzione ordinaria e prova di combustione), le spese relative alla sostituzione della caldaia saranno addebitate nella misura del 35% del costo della stessa all’inquilino medesimo.
2. Riparazione delle apparecchiature che compongono gli impianti di riscaldamento manovrabili dall’assegnatario, compresa la sostituzione delle valvole e dei detentori dei radiatori e compreso altresì lo scaricamento dell’acqua dell’impianto.
3. Video ispezione delle canne fumarie.
4. Entro i primi 10 anni di funzionamento della caldaia, a decorrere dalla data di prima accensione, la riparazione e/o sostituzione dei sottoelencati pezzi di ricambio e di ogni altra parte della caldaia e del gruppo produzione acqua calda sanitaria: valvola a tre vie, circolatore, scambiatori di calore, vasi di espansione, scheda elettronica, ventilatori, bruciatori, valvola gas, pressostati e termostati, valvole di sicurezza, tutta la componentistica inerente lo smaltimento della condensa all’interno della caldaia, camera di combustione, bollitori ad accumulo per caldaie non istantanee gruppo di accensione, ed altri sistemici tecnologici ed elettronici che sono posti all’interno dell’apparecchio che variano a seconda del modello.
5. La sostituzione del termostato ambiente o controllo remoto
A CARICO DELL’ENTE PROPRIETARIO
1. Sostituzione della caldaia o del gruppo produzione acqua calda sanitaria o di parti degli stessi per vetustà e/o normale usura solo in presenza di regolare manutenzione documentata tramite il “certificato di avvenuta manutenzione”, il cui modello è allegato al presente regolamento, su specifica indicazione del Centro di Assistenza.
2. Oltre i 10 anni, la riparazione della caldaia solo ed esclusivamente ad esibizione del certificato di avvenuta manutenzione degli ultimi 5 anni che dovrà risultare regolare.
3. Oltre i 15 anni a decorrere dalla data di prima accensione, la sostituzione della caldaia per vetustà dell’apparecchio. L’Ente proprietario, previa verifica della regolarità contabile e della presenza di morosità in capo all’assegnatario, si riserva di valutare l’effettuazione degli interventi di propria competenza. Per gli impianti di nuova installazione l’Ente proprietario fornirà all’assegnatario la documentazione necessaria per il collaudo e per l’affidamento della manutenzione a ditta abilitata a sensi della normativa vigente.
4. Sostituzione e/o accorpamento di elementi dei corpi scaldanti, delle reti di distribuzione orizzontali e verticali a seguito sia di rotture che per potenziamento di impianti esistenti;
5. Sostituzione della rete di distribuzione acqua del collettore.
6. Sostituzione del bollitore ad accumulo o dello scaldabagno istantaneo a gas o elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria. Nel caso di scaldabagno ad accumulo, per ottenere l’intervento da parte dell’Ente proprietario, l’utente deve dimostrare di aver sostituito annualmente l’anodo al magnesio.
REGOLAMENTO DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSEGNATARI
Responsabile delle pratiche è manutenzione@ater.rovigo.it
Ultimo aggiornamento
26 Settembre 2023, 13:55